La comunità accoglierà pazienti autori di reati e affetti da forme di patologie psichiatriche stabilizzate, certificate da adeguata documentazione clinica, con accertato attenuato grado di pericolosità sociale provenienti dalle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive ovvero dal territorio, che godano del beneficio della Licenza di Esperimento o di altra misura di sicurezza, con analoghe forme di prescrizione. Tali misure sono concesse dal Magistrato di Sorveglianza su richiesta dei servizi territoriali di riferimento o proposta delle REMS, sulla base di un preciso e individualizzato programma terapeutico-riabilitativo di reinserimento esterno, che preveda l’inserimento del paziente in una comunità o struttura protetta, ovvero sul territorio con affidamento ai servizi psichiatrici competenti.
Potranno essere accolti anche pazienti, con le medesime caratteristiche sopra descritte, ma indirizzate alla struttura dal Magistrato per le Indagini Preliminari e dai Tribunali Ordinari.
La permanenza in struttura degli utenti è prevista indicativamente per un periodo indicativo di 24 mesi, ma il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato può prevedere durate diverse.
La richiesta di inserimento in struttura viene inoltrata al Direttore Generale della Comunità dal Dipartimento di Salute Mentale di riferimento territoriale inviante, che resta il titolare ultimo della presa in carico dell’utente. Condizione preliminare per l’inserimento è l’assunzione dell’impegno di spesa per il pagamento della retta con atto deliberativo da parte del Direttore Generale dell’Azienda ULSS inviante. Il competente Dipartimento di Salute Mentale si farà carico dell’onere della retta di degenza, che sarà fatturata dal presidio, e dovrà essere saldata entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia. In mancanza saranno applicati gli interessi moratori a norma di legge. Si dà atto che, in ogni caso, i progetti di inserimento avranno durata indicativa di 24 mesi al termine dei quali l’ospite sarà comunque dimesso senza alcun ulteriore obbligo sia per il Presidio che per l’Azienda ULSS 9.
Eventuali deroghe alla scadenza sopraindicata potranno in via eccezionale su istanza del Dipartimento di Salute Mentale inviante vagliata con esito positivo dall’equipe della struttura.
- La domanda di inserimento viene accompagnata, oltreché dal suddetto impegno di spesa:
- dall’anamnesi sociosanitaria, da relazione clinica e da relazione sociale, dall’eventuale perizia o perizie redatte da CTU nominato dal Tribunale. in stretta collaborazione con gli operatori della Rems o del Dipartimento di salute Mentale che hanno monitorato l’ospite;
- da dettagliata relazione circa la storia giudiziaria e criminologica del soggetto;
- dal consenso informato dell’internato circa le prestazioni, le modalità e le finalità del percorso riabilitativo che sarà avviato.
L’istanza viene valutata dall’equipe interna della struttura, integrata dalla presenza del Responsabile Scientifico, che sarà così composta:
Direttore del Presidio;
Responsabile Clinico;
Medico Psichiatra;
Psicologo Psicoterapeuta;
Coordinatore;
Assistente sociale.
Per ciascun ospite, in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale di riferimento, viene concordato un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato centrato sui bisogni e le risorse individuali.
Gli obiettivi e i tempi saranno costantemente monitorati durante il percorso tenendo conto del livello di gravità dell’ospite.