Dall’articolo n. 3 della Costituzione Italiana comma 2 discende immediatamente la necessità di un trattamento differenziato teso a ripristinare, a partire dalla peculiarità della condizione del paziente medesimo, la sua eguaglianza di fatto con gli altri cittadini. All’intendo della nostra realtà questo principio si configura come un’eguale considerazione per ogni singola persona.
Questo però non significa uniformità degli interventi, ma ogni attività è personalizzata considerando l’UNICITÀ di ciascuno che dimora all’interno del Centro.
La vita all’interno della Comunità è priva di discriminazioni di qualsiasi genere (etico, politico e religioso).